Chi siamo | Commercialisti Ancona Sport

Le finalità dell’ Associazione

Il sodalizio creato ha per oggetto l’organizzazione e la pratica  di attività sportive dilettantistiche mediante la partecipazione a manifestazioni, tornei  e gare delle varie discipline sportive intese quale  mezzo di aggregazione tra gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.


Lo Statuto dell’ Associazione

 

Lo Statuto dell’ associazione.

 

 

 

 

Art. 1

Denominazione, sede, colori sociali

È costituita l’Associazione sportiva dilettantistica ” ODCEC ANCONA”, con sede legale in Ancona, Corso Stamira, 16.

Colori sociali sono il bianco e rosso l’emblema dell’associazione è rappresentato dal epitrocoide simbolo del consiglio nazionale

Art. 2

Durata

L’Associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3

Oggetto e scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’apposito registro attivato dal Coni, si propone quale scopo principale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la partecipazione a manifestazioni e gare di discipline sportive intese come mezzo di formazione psico fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline praticate. A tal fine, l’Associazione potrà organizzare gare, partecipare a manifestazioni sportive dilettantistiche, gestire spazi pubblicitari in suddette gare e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport dilettantistici in genere, ivi compresa l’attività didattica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà tra l’altro costituire delle sezioni dedicate a specifiche discipline nei luoghi che riterrà più opportuni e svolgere prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate.

L’associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative ed accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni, ai quali l’associazione riterrà opportuno affiliarsi.

L’Associazione, infine, si propone di svolgere occasionalmente anche altre attività connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 3 Soci

Sono soci gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i praticanti iscritti nel relativo Registro nonché le associazioni sportive dilettantistiche composte da dottori commercialisti ed esperti contabili che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Art. 4

Decadenza del socio

Dalla qualità di socio si decade al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

a)    quando    non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli

organi sociali;

b)    quando    non si ottemperi alle norme e direttive del CONI, nonché ai regolamenti stabiliti

dalla Federazione di affiliazione;

c)    quando    sia stato omesso il pagamento della quota annuale;

d)    dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

e)    quando    in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno

aH’immagine dell’associazione.

La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza del socio e dell’Assemblea.

I    soci decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere le quote associative.

Art. 5

Recesso del socio

II    recesso può esercitarsi in ogni tempo, senza pretendere alcunché dall’Associazione, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I    progetti ideati o realizzati dall’Associazione sono di esclusiva proprietà dell’Associazione e possono essere trasferiti o utilizzati da terzi solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno,    inoltre, diritto a:

a)    conoscere i    programmi con i quali    l’Associazione intende attuare    gli    scopi sociali;

b)    partecipare    alle attività promosse    dall’Associazione;

c)    usufruire di    tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione    dei    soci.

d)    ricoprire cariche sociali aH’interno dell’associazione nel rispetto di quanto sancito dagli art. 4 e 10;

Ciascun socio è tenuto a versare la quota d’ingresso ed il contributo associativo annuale nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti    i soci, inoltre, devono:

a)    osservare il presente Statuto e le    deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b)    osservare le norme e le direttive    del CONI, nonché    quelle stabilite dalla Federazione    di

affiliazione;

c)    difendere gli interessi e le finalità    dell’Associazione    e diffondere quanto più possibile    i

valori di cui l’Associazione si fa promotrice.

Art. 7

Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni dei soci sono volontarie ed a titolo gratuito.

L’Associazione può avvalersi per il raggiungimento dello scopo associativo di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La decisione sull’assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

a)    quote d’ingresso e contributi annuali degli associati;

b)    donazioni, elargizioni, lasciti    o    contributi    di    persone,    società, enti pubblici e privati

nazionali e internazionali;

c)    proventi di iniziative attuate o    promosse    dall’Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 9

Organi sociali

Sono    organi dell’Associazione:

A)    l’Assemblea dei soci;

B)    il Consiglio Direttivo;

C)    il    Presidente;

D)    il    Vice Presidente;

E)    il    Segretario

F)    il    Tesoriere

Art. 10

Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno 2/3 degli associati.

L’Assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno 10 giorni antecedenti l’adunanza e comunicata ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e/o con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora stabilita per la prima e, ove necessario, per la seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. La delega conferita per iscritto può essere rilasciata ad altro socio e ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia e comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee sia ordinarie che straordinarie dell’associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 11

Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti l’organizzazione e la gestione dell’Associazione medesima.

In particolare:

approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno per l’approvazione del & bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per: proporre e deliberare modifiche dello statuto;

integrare gli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile;

deliberare su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno;

deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.

Nell’ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Art. 12

Svolgimento dei lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell’Assemblea viene redatto un verbale, a cura del segretario, nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, nominati dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo designa fra i propri membri il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l’assemblea.

I    membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo decadono al venir meno delle condizioni soggettive che ne avevano determinato la designazione espressamente indicate nell’atto di nomina. In ogni caso, non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi procedimenti disciplinari in corso da parte della Federazione cui sono affiliate.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno tre dei suoi membri lo ritengano necessario.

II    Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, se assente, del Vicepresidente. Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell’Associazione utilizzando in tal caso strumenti idonei per la comunicazione a distanza.

Art. 14

Funzioni del Consiglio Direttivo

È compito del Consiglio Direttivo:

a)    determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;

b)    deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

c)    sottoporre all’assemblea eventuali modifiche da apportare all’atto costitutivo e allo statuto;

d)    predisporre i regolamenti interni;

e)    deliberare in ordine aH’ammissione e alla decadenza dei soci;

f)    redigere il bilancio preventivo ed il bilancio, consuntivo da sottoporre tramite il Presidente all’approvazione dell’Assemblea, assieme alla relazione annuale sull’attività svolta;

g)    stabilire l’entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi soci;

h)    amministrare il patrimonio dell’associazione;

i)    assistere il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;

I) formulare proposte all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell’Assemblea dei soci.

Il mandato del Presidente ha durata triennale. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.

Art. 16

Il Vice-presidente

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 17

Il segretario

Il segretario redige i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo e si occupa della conservazione e regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 18

Il    tesoriere

Il    tesoriere si occupa della corretta gestione e delle risultanze della gestione finanziata;, dell’associazione.

Art. 19

Collegio dei Revisori

Il    Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall’Assemblea, che ne indica il Presidente, fra coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori contabili e negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dura in carica tre esercizi.

Il    collegio dei revisori:

a)    vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;

b)    vigila sul    perseguimento dei fini istituzionali;

c)    effettua i    controlli di natura contabile – amministrativa;

d)    effettua i    controlli di natura fiscale.

Art. 20

Il    bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre rispettivamente entro il mese di novembre e quello di aprile all’esame dell’Assemblea per la sua approvazione.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in conformità alle eventuali richieste informative delle Federazioni di affiliazione e alle disposizioni contenute nelle raccomandazioni contabili emanate dalla “Commissione rendicontazione economico-finanziaria delle aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I bilanci devono essere consegnati al collegio dei revisori almeno 30 giorni prima della loro approvazione.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima la convocazione dell’Assemblea competente alla loro approvazione, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori.

L’esercizio amministrativo coincide con l’anno solare.

È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 21

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono: il libro dei soci;

il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea; il libro giornale della contabilità sociale.

Tutti i libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 22

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all’art. 10 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall’Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo, e i fondi netti del patrimonio comune saranno devoluti su decisione dell’Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Art. 23

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della federazione di appartenenza.

Art. 24

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Ancona undici novembre duemilaundici